Informazioni commerciali e il Codice Deontologico

Ormai siamo in fase di arrivo della fase di consultazione pubblica che l’Authority per la protezione dei dati personali ha fatto sullo schema del “Codice di deontologia e buona condotta relativo al trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale”.
Lo schema fissa un primo quadro di garanzie riguardo all’attività svolta da parte delle società che forniscono servizi informativi sulla solidità e solvibilità delle imprese.

I soggetti che forniscono servizi di informazione commerciale, infatti, raccolgono, elaborano e analizzano dati relativi alla situazione economica, finanziaria, patrimoniale delle imprese e delle persone che rivestono incarichi al loro interno o ne risultino azionisti.
Le disposizioni previste si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche e, nello specifico, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche), nonché al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati. Non rientra, invece, nell’ambito di applicazione del Codice il trattamento effettuato nell’ambito di sistemi informativi creditizi (c.d. SIC).

Interessante è stato l’intervento del Dott. Daniele De Paoli, Dirigente del Garante della Privacy, in occasione del convegno organizzato dalla rivista StopSecret il 22 aprile u.s., dove ha illustrato le finalità del Codice che si sintetizzano in poter assicurare, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali nonché l’adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche e, dall’altro lato, la qualità, la pertinenza, l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali trattati…questo codice sarà un buon punto di partenza!

Nella medesima occasione, il dott. De Paoli, ha auspicato un incontro con i vertici della Federpol non solo per analizzare il nuovo codice di deontologia per gli informatori commerciali ma anche al fine di rivisitare il codice di deontologia degli investigatori privati.

Riportiamo alcune osservazioni interessanti dello StudioCataldi.it sul “Diritto di oblio per i falliti e per chi è stato colpito da pignoramento o ipoteca

Come si legge nello schema qui sotto allegato, infatti, “ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale è ammesso il trattamento anche di dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, è consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni – salvo l’eventuale loro aggiornamento – e di utilizzarle a fini dell’elaborazione di informazioni valutative”.
Come previsto dall’art. 9 del codice, i fornitori dovranno adottare “idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo alle richieste avanzate dagli interessati” di esercizio dei propri diritti.

Comunque siamo in attesa di conoscere le osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, dalle associazioni delle società che raccolgono o utilizzano i dati, alle associazioni dei consumatori, agli ordini professionali, agli studiosi e agli esperti della materia.

Il settore è in fermento…stay tuned!